Il nuovo Codice della Strada continua a generare numerose polemiche. Scopriamo una disposizione che appare, veramente, paradossale.
Un post pubblicato di recente, dall’ormai celebre avvocato Angelo Greco sta facendo impazzare il web. Con 784.000 seguaci su Instagram e 1.2 milioni su TikTok l’avvocato cosentino ha scoperto un’altra incongruenza del Codice della Strada. Diventato popolare per la sua battaglia contro le misure anti-guida sotto l’effetto di stupefacenti ha da poco postato un altro video in cui metteva in evidenziava la contrapposizione di due diversi articoli del Codice della Strada. Si tratta in particolare delle norme che riguardano la violazione del limite di velocita e la norma che disciplina la mancanza di targa sul veicolo.
Secondo l’avvocato Greco, infatti, sarebbe addirittura più conveniente smontare la targa piuttosto che superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h. L’articolo 142 comma 9 del nuovo Codice della Strada infatti recita cosi “Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”. Inoltre, non vi è la possibilità dello sconto del 30% se si paga entro i 5 giorni dall’arrivo della multa.
Codice della Strada: meglio senza targa che a tutto gas
Se, invece, si viaggia con un auto senza targa il CdS impone multe molto più ragionevoli: la sanzione è compresa tra 87 e 344 euro e se pagata entro i 5 giorni dall’infrazione è applicato anche lo sconto del 30%. Non è, inoltre, previsto alcun ritiro di patente ma in alcuni casi può essere attuato il fermo amministrativo del veicolo. Possiamo quindi notare non solo una sostanziale differenza pecuniaria delle multe ma anche un forte disparità di punizione in quanto la norma che regola i limite di velocità punisce direttamente il conducente attraverso il ritiro della patente, mentre la norma che disciplina la mancanza di targa applica il fermo amministrativo alla vettura specifica.
Ciò sta a significare che chi infrange la legge con una mancata targa se dispone di una seconda auto può ugualmente guidarla. Il fermo amministrativo del veicolo si applica solo nel caso in cui il conducente ammette di aver volutamente viaggiato senza targa. In caso contrario, ossia se la targa è stata smarrita o rubata, non vi è alcun fermo amministrativo ma scatta ugualmente la multa. Tale sanzione pecuniaria potrebbe essere quindi interpretata come sanzione punitiva per aver disobbedito al mancato obbligo di denuncia alle forze dell’ordine dello smarrimento o del furto della targa.