Abbiamo spesso parlato di chi guida in stato di ebbrezza, lamentandoci di tale comportamento. Ma per la legge, le colpe in questi incidenti stradali per chi è ubriaco sono inesistenti, ecco perché.
Chi assume alcol o sostanze stupefacenti, non è automaticamente responsabile del sinistro stradale e non subisce così il raddoppio della pena. O meglio, in casi particolari. Perché, di solito, chi guida in queste condizioni subisce una sanzione per il fatto stesso di essersi messo al volante in una condizione non idonea. Se provoca un incidente la sanzione raddoppia. Ma se dovesse risultare che il sinistro è stato causato da un altro guidatore e che in un modo o nell’altro l’incidente non era evitabile?
Alcol e droghe: cosa dice il codice della strada
Prima di rispondere alla nostra importantissima domanda, chiariamo cosa dice il codice della strada riguardo ad alcol e droghe. La guida in stato di ebbrezza, viene contestata quando il livello di alcol nel sangue è pari ad almeno 0,51 grammi per litro. Sotto questa soglia, ovviamente, non ci sono rischi.
Le sanzioni sono riportate alla quantità di alcol e in base a quella regolate: la prima, si quantifica in una semplice multa stradale e varia dai 532 ai 2127 euro con tanto di sospensione della patente dai tre ai sei mesi. La seconda è descritta come reato di guida in stato di ebbrezza e prevede sanzioni penali.
La multa varia dagli 800 ai 3200 euro e arresto fino a sei mesi più la sospensione della ptente fino ad un anno. La più grave, prevede sanzioni penali decisamente severe; una multa che può raggiungere i seimila euro, la possibilità di andare in galera per un anno e sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se l’auto usata nel frangente incriminato, non appartiene al trasgressore la sospensione della patente raddoppia. Se il conducente, dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti, provoca un incidente le pene raddoppiano – per incidente si intende anche chi sbanda e va a impattare contro il muro.
Alcol nel corpo mentre si è alla guida: i casi in cui la pena non raddoppia
C’è un ‘Ma’. Torniamo infatti alla domanda che è alla base del nostro quesito: se il sinistro stradale non dipende da chi guida in una condizione psico-fisica alterata, che succede? Secondo la legge, non c’è alcun aggravamento della pena. Non basta l’uso di alcol o droga per determinare l’esito finale di uno scontro fra veicoli o di un’uscita di strada.
Per subire il raddoppio della pena è necessario essere responsabili attivi dell’incidente. In poche parole, i giudici devono escludere l’aggravante della provocazione del sinistro in questi casi, se è certo che la responsabilità non sia di chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. E’ necessario che il conducente sia parte attiva del sinistro, non basta il solo utilizzo di tali sostanze.
Se ciò non avvenisse, sarebbe molto grave perché la giurisprudenza andrebbe contro agli stessi principi costituzionali in tema di responsabilità individuale e addirittura con le regole imposte dal codice penale. Insomma, bere o fare uso di droghe non basta per incolpare qualcuno di un incidente: soprattutto se non dipende dall’automobilista in questione.