Subire una multa è certamente poco piacevole proprio perché comporta la necessità di mettere mano al portafoglio per una spesa imprevista. Attenzione, però, ci sono però casi in cui questa può essere annullata se arriva quando l’irregolarità è stata riscontrata dall’autovelox.
Quando ci si mette al volante è certamente opportuno rispettare il Codice della Strada, non solo per non causare pericoli a se stesso o agli altri ma anche perché, inevitabilmente, c’è il rischio di prendere una multa. E questa in molti casi non comporta solo una spesa, ma anche la decurtazione di punti dalla patente, aspetto certamente poco piacevole. Una situazione di questo tipo, però, può verificarsi facilmente anche per i più ligi alla guida. E’ il caso, ad esempio, dei momenti in cui ci si rende conto di essere in ritardo e si tende così a premere il pedale dell’acceleratore senza pensarci troppo. Se su quel tratto di strada dovesse essere però presente un autovelox, farla franca può essere davvero difficile.
E’ importante però tenere presente la possibilità di usufruire di una soglia di tolleranza. Questa si riferisce alla possibilità che questi dispositivi possano andare incontro a piccoli errori nella rilevazione. A quel punto l’automobilista usufruire di uno “sconto” sul valore della misurazione. Questo è pari a 5 km/b fino a 100 km/h, mentre sopra questa velocità è pari al 5% del valore eccedente il limite previsto.
Multa con autovelox: non è sempre valida
Un’automobilista che subisce una multa, però, dovrebbe tenere ben presenti quali siano le norme in vigore per capire se quanto accaduto sia avvenuto in maniera regolare. Anche in questi casi, infatti, potrebbero verificarsi errori, che possono spingere chi era alla guida a fare ricorso per ottenere l’annullamento. E a volte questa pratica ha esito positivo, con evidente beneficio per il portafoglio.
Ci sono infatti alcuni casi in cui la rilevazione dell’irregolarità fatta con l’autovelox non è da considerarsi corretta. La contestazione può essere fatta sulla base dell’assenza o irregolarità del rilievo fotografico.
Emblematica è la sentenza emessa dal giudice di pace di Cassino pochi mesi fa, che ha dato ragione all’utente che aveva preso la sanzione. L’annullamento è infatti possibile, secondo quanto indicato nella sentenza,”se l’ente accertatore non produce in giudizio la foto utilizzata per elevare la contestazione, quando il verbale sia stato redatto in un momento successivo all’infrazione, tramite attività d’ufficio“.
Il giudice ha fatto riferimento a una decisione presa tempo prima dalla Cassazione, destinata quindi a fare giurisprudenza (la n. 16713/2003). Qui si è stabilito che l’accertamento per eccesso di velocità compiuto dai pubblici ufficiali, è indiretto perché si riferisce a immagini preregistrate. La prova fotografica è così ritenuta una prova insostituibile della correttezza dell’accertamento.