Il Codice della Strada parla chiaro. Leggete fino in fondo quest’articolo, perché, come sapete, la legge non ammette ignoranza
Quando eravamo più giovani c’era la moda di imbrattare soprattutto i motorini e gli scooter. Ma sapete che questa tendenza, un po’ adolescenziale, un po’ tamarra, può costare caro? Non azzardatevi ad appiccicare adesivi pubblicitari sulla vostra auto!
C’è chi aveva l’adesivo di una band, chi di una bevanda, alcolica o analcolica, chi di qualche brand di abbigliamento piuttosto in voga in quegli anni. Insomma, non ce ne era per tutti i gusti. E oggi, come molte mode del tempo, di certo non possiamo considerarla una tendenza così fine.
Ma lo sapevate che imbrattare il vostro mezzo – moto o auto che sia – oltre a non essere particolarmente elegante, è un’infrazione del Codice della Strada? E’ infatti vietato ogni tipo di pubblicità non autorizzata sui veicoli, mezzi di qualsiasi tipo che siano. Tale infrazione è quindi punita con una sanzione. E’ l’articolo 23 del Codice della Strada al suo comma 11 a regolamentare tale questione.
Tale articolo, infatti, regolamenta chi infrange la normativa “per aver apposto scritta o insegna pubblicitaria luminosa sul veicolo”. Ma cosa si rischia? Il Codice della Strada parla chiaro. Leggete fino in fondo quest’articolo, perché, come sapete, la legge non ammette ignoranza.
Le sanzioni previste dal Codice della Strada
Il Codice della Strada recita testualmente: “E’ vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E’ consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli”.
Un ulteriore passaggio della norma dice inoltre che “è vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche”.
La violazione di tale norma comporta, ovviamente, una sanzione pecuniaria. Il Codice la stabilisce in 430 euro senza alcuna distinzione tra ore diurne e ore notturne. In entrambi i casi c’è una riduzione del 30% se si paga entro 5 giorni. In tal caso il costo da pagare scende a 301,00 euro.