Partendo dal presupposto che i limiti di velocità sulle strade, vanno sempre rispettati, come del resto tutti i divieti imposti dal Codice della Strada, La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito, con una Sentenza, quando la multa può essere non pagata.
Per tutti gli automobilisti, appassionati e non solo, uno dei rischi maggiori, è quello di essere immortalati a bordo del proprio veicolo, ad una velocità maggiore di quella consentita sul tratto di strada che si percorre. A volte i limiti di velocità imposti sono davvero esigui, anche su strade che, in totale sicurezza permetterebbero di essere percorse ad andature più sostenute.
Negli ultimi anni, sono spuntati Autovelox un po’ ovunque, anche e soprattutto nei centri urbani, dove ricordiamo, la velocità massima consentita per i veicoli è di 50 km/h. Oltre ai canonici “velox”, che venivano evitati grazie a sistemi gps in grado di segnalarli all’automobilista con largo anticipo, sono state inserite altre apparecchiature più moderne, in grado di calcolare la velocità media in determinati tratti di strada. Tutor e Virgilius, non lasciano scampo ai “furbetti” della frenata all’improvviso.
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Quando di può fare ricorso
L’ultima Sentenza a riguardo, ha stabilito una nuova “eccezione” per la quale è possibile fare ricorso, e quindi, non essere sanzionati da questi sistemi di rilevazione fotografica, controllati da remoto. Nello specifico, l’apparecchiatura che rileva l’infrazione, non solo deve essere in regola con le normative comunitarie, ma deve essere riportato, nel verbale di contestazione, il modello, l’anno di costruzione, la ditta produttrice e il collaudo effettuato.
Quest’ultimo punto è fondamentale per la nuova Sentenza, l’apparecchio, per essere considerato attendibile, deve essere “revisionato” ogni anno da un centro Accredia, o dalla casa costruttrice, se questa è certificata, però, ISO 9001/2000.
Quindi, se sul verbale di contestazione, non trovate tutti questi dati, si può fare ricorso al Giudice di Pace, per far dichiarare nulla la sanzione. Mentre prima era possibile la contestazione solo nel caso l’autovelox non fosse tarato, o non conforme, oggi, si può contestare anche se non è specificato quale ente ha verificato l’apparecchio e se quest’ultimo sia o meno accreditato per poter svolgere questo tipo di operazione.